PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 è previsto l'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello e grado corrispondente della Marina degli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i maggiori aventi quattro anni di anzianità di grado».